I D.P.I. anticaduta rientrano nella 3^ categoria perché proteggono l’operatore da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente e per il loro utilizzo è indispensabile l’addestramento, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e succ. modifiche (rif. art. 37 e art. 77 ecc.)
Rientrano in questa categoria:
Rientrano in questa categoria:
- le imbracature,
- i cordini,
- i connettori,
- i dispositivi anticaduta retrattili o con sistema guidato su fune ecc.
Completano la gamma prodotti i caschi, i guanti, gli occhiali e tutti i D.P.I. necessari per svolgere le attività programmate.
Solo da una attenta valutazione dei rischi e dalla stesura delle procedure di lavoro è possibile determinare la tipologia di DPI idonei a svolgere un lavoro in massima sicurezza.